Tra i seguenti signori:
BELOTTI Roberto (omissis),
AGOGLIO Pier Gianni (omissis),
BARISONE Giorgina (omissis),
BOTTO Patrizia (omissis),
CONTE Franco (omissis), in rappresentanza del proprio figlio minore, CONTE Massimo (omissis),
GUERRINA Alessandro (omissis), in rappresentanza del proprio figlio minore, GUERRINA Marco (omissis),
ODDONE Stefano (omissis),
PATRONE Maria Angela (omissis),
FACCIO Caterina (omissis), in rappresentanza del proprio figlio minore, RINALDI Fabio (omissis),
SADDI Mario (omissis), in rappresentanza del proprio figlio, minore, SADDI Gian Maria (omissis),
TORNATO Lorenzo (omissis),
BENAZZO Gianna Grazia (omissis), in rappresentanza del proprio figlio minore, TOSELLI Alessandro (omissis),
TOSELLI Giovanni Libero (omissis),
TOSELLI Maria Ines (omissis),
ULIVI Danila Eleonora (omissis),
SERPERO Giulia (omissis), in rappresentanza della propria figlia, minore, VIOTTI Paola (omissis),
E’ costituita un’associazione che non persegue scopo di lucro avente quale finalità la diffusione dell’arte della musica.
– La denominazione di detta associazione è “CORPO BANDISTICO CASSINESE FRANCESCO SOLIA”.
– l’associazione ha sede in Cassine, Piazza Vittorio Veneto n.1, Palazzo municipale, Sala Musica,
– La presente associazione è retta dal seguente Statuto.-
CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, MEZZI, PROVENTI E SOCI
Art. 1
– E’ costituita, per iniziativa di un gruppo di appassionati di musica bandistica, l’Associazione denominata “Corpo Bandistico Cassinese Francesco Solia”.
Art. 2
– Il “Corpo Bandistico Cassinese Francesco Solia” è formato da soci fondatori, soci effettivi, soci ordinari, soci benemeriti e soci onorari.
– Sono soci fondatori coloro che all’atto della costituzione sono regolarmente iscritti al corso di orientamento musicale di tipo bandistico e/o che sono stati iscritti al suddetto corso per almeno un anno, e che di fatto alla data odierna risultano in grado di suonare nel gruppo.
– Sono soci effettivi i futuri componenti attivi del gruppo, con diritto di voto.
– Sono soci ordinari i simpatizzanti anche non musicisti, senza diritto di voto; un rappresentante dei soci ordinari avrà diritto ad un voto.
– Sono soci benemeriti, senza diritto di voto, coloro che contribuiscono economicamente in qualsiasi forma.
– Sono soci onorari, senza diritto di voto, il Sindaco o Consigliere delegato.
– Ha altresì diritto di voto il famigliare o il tutore del minore, in rappresentanza del medesimo, qualora lo stesso sia socio fondatore o effettivo.
Art. 3
– Possono essere soci effettivi tutti i cittadini senza limiti di età e distinzione di sesso.
Art. 4
– L’associazione ha durata indeterminata e sede in Cassine, Piazza Vittorio Veneto n. 1 Palazzo Comunale, Sala Musica.
Art. 5
– L’associazione ha lo scopo di diffondere nella comunità in cui opera, l’arte della musica. Gli scopi del Corpo Bandistico Cassinese, nel prosieguo per brevità C.B.C. sono coltivare lo studio della musica nell’intento di contribuire all’elevazione spirituale, allo sviluppo di personali attitudini dei singoli e sensibilizzare il gusto popolare della musica di genere bandistico mediante corsi per i singoli e pubblici e privati concerti, per contribuire anche al maggior decoro del corpo stesso.
L’associazione non ha scopo di lucro e potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e di credito, inerente al suo scopo, ma con assoluta esclusione di operazioni commerciali e/o speculative.
Art. 6
– La Banda musicale, è composta di musicisti soci e non soci, che agisce agli ordini di un Direttore e, in caso di sua assenza e/o impedimento, di un Vice Direttore.
Possono altresì essere successivamente soci le persone fisiche e gli Enti, sia pubblici che privati, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e fruire delle attrezzature e strumenti messi a loro disposizione dall’Associazione.
Art. 7
– La qualità di socio si perde, se persona fisica, per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità, se persona giuridica, per fallimento, per dimissioni e per morosità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; la indegnità verrà sancita dall’assemblea dei soci.
Art. 7-bis
– La qualità di socio effettivo si perde qualora il suddetto socio non partecipi, ingiustificatamente, per oltre un anno con continuità e profitto alle prove musicali e ai servizi.
Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di evidenziare i suddetti soci e, con deliberazione da affiggere per giorni trenta all’Albo dell’Associazione, individuare la decorrenza dei termini previsti dall’art. 7- bis.
Art. 8
– La quota di associazione annua versata dai musicisti è costituita da un contributo volontario e pertanto non obbligatorio.
Art. 9
– Ogni prestazione della Banda Musicale a manifestazioni civili, religiose, politiche e folkloristiche sarà solo professionale: la partecipazione a tali manifestazioni non potrà essere intesa come adesione alle manifestazioni stesse.
Art. 10
– Le entrate dell’Associazione sono costituite:
A) Dalle quote sociali.
B) Dai compensi ricevuti per ogni prestazione musicale.
C) Dai lasciti, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, e qualsiasi somma erogatale, a qualunque titolo, da Enti Pubblici, da Enti Privati, e da privati cittadini.
Dette entrate, unitamente ai beni mobili ed immobili, che diverranno, a qualunque titolo, di proprietà dell’Associazione, costituiscono il fondo comune dell’Associazione medesima.
Art. 11
– Il fondo comune è amministrato dal Consiglio di Amministrazione
ASSEMBLEE
Art. 12
– I soci sono convocati in Assemblea anche fuori dalla Sede sociale purchè in Cassine, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all’Albo dell’Associazione, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata dal almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea delibera sul conto consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto ad essa demandato per Legge o Statuto.
Sono riservati altresì all’esclusiva competenza dell’Assemblea le deliberazioni concernenti l’accettazione o meno di liberalità, aventi per oggetti immobili, disposte a favore dell’Associazione, e l’acquisto, la vendita e la permuta di immobili e/o di mobili registrati.
Art. 13
– Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci di diritto, nonché i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci purchè non membri del Consiglio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
I soci di diritto, minori d’età, potranno partecipare all’Assemblea solo come uditori ma senza diritto di voto ed il loro numero non sarà conteggiato ai fini della determinazione delle validità sia della costituzione dell’Assemblea che delle sue deliberazioni.
Art. 14
– L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente.
In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.
Art. 15
– Le Assemblee di prima convocazione sono validamente costituite con la presenza della metà di tutti i Soci e delibereranno a maggioranza assoluta. Se i Soci intervenuti all’Assemblea non sono numericamente sufficienti per la propria validità, la stessa deve essere riconvocata in giorno diverso e delibera a maggioranza di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 16
– L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, scelti tra i Soci maggiorenni e nominati dall’Assemblea.
Art. 17
– I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso o dichiarata decadenza di un Consigliere, il Consiglio, alla riunione successiva, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Durante il triennio il Presidente ha facoltà, sentito il parere del Consiglio, convocato in Assemblea, di sostituire uno o più Consiglieri che abbiano dimostrato incapacità, indegnità, o per dimissioni, con altri che siano tra i primi esclusi, eletti nella lista dei candidati.
Art. 18
– L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene, a scelta dell’Assemblea, o mediante votazione palese per alzata di mano o mediante votazione segreta. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 19
– I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi all’interessato.
Art. 20
– Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno e nella sua prima seduta, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci:
– Un Presidente
– Un Vice Presidente
– Un Segretario
– Un Tesoriere-Economo
Art. 21
– Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime saranno convocate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno per l’approvazione del programma delle iniziative da intraprendere durante i mesi successivi e per deliberare sugli altri argomenti per i quali il Consiglio di Amministrazione è competente a norma di Statuto; mentre le straordinarie saranno convocate, in caso di necessità, sia su invito del Presidente che su domanda scritta e motivata di almeno tre consiglieri.
Art. 22
– Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l’intervento di più della metà dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
A parità di voti la proposta è respinta.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti le persone.
Art. 23
– L’ordine del giorno con gli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione viene comunicato dal Presidente e/o dal Vice Presidente, ai singoli consiglieri, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
Art. 24
– I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Se qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare il verbale, ne viene fatta menzione dello stesso verbale.
Art. 25
– Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le attribuzioni relative al buon funzionamento del complesso bandistico ed alle sue attività, delibera inoltre collegialmente su tutti gli affari sia di ordinari che di straordinaria amministrazione che interessano l’associazione, fatta eccezione per quelli riservati inderogabilmente dalla Legge e/o dal presente statuto all’Assemblea.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
- Deliberare entro il 31 gennaio di ogni anno il programma delle manifestazioni pubbliche a cui partecipare;
- Approntare entro il 31 gennaio di ogni anno il conto consuntivo dell’anno trascorso;
- Deliberare collegialmente sui provvedimenti disciplinari da prendersi nei confronti dei Membri della Banda musicale qualora essi non frequentino regolarmente le prove e i servizi o non tengano un contegno dignitoso e rispettoso sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti dei propri colleghi o superiori;
- Deliberare sull’ammissione di nuovi associati;
- Stabilire di anno in anno l’importo della quota annua da versare da parte degli associati non musicanti;
- Dichiarare la morosità dei soci;
- Amministrare il fondo comune;
- Nominare il Direttore ed il Vice Direttore della Banda Musicale.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 26
– Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente inoltre:
A) Ordina e controlla la preparazione, l’emanazione e l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
B) Organizza, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, l’attività della Banda musicale sentito anche il parere del suo Direttore;
C) Cura la regolare tenuta dei suoi inventari, degli strumenti, delle divise nonché di tutti gli accessori affidati in dotazione ai componenti la Banda musicale;
D) Sospende dal servizio, per gravi e urgenti motivi, i componenti la Banda musicale, sentito il suo Direttore e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
E) Prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione, in adunanza da convocarsi entro breve termine;
F) E’ in facoltà del Presidente affidare a Consiglieri e/o soci speciali incarichi nello svolgimento delle sue attività, corrispondenti ai commi precedenti;
G) Spetta inoltre al Presidente:
– Spedire gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
– Procedere a verifiche di cassa sia ordinarie che straordinarie e alla compilazione dei relativi verbali.
Art. 27
– Al Vice- Presidente, in assenza e/o impedimento del Presidente, spettano tutte le incombenze e i suoi poteri di rappresentanza legale.
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO
Art. 28
– Il segretario è l’immediato esecutore delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e degli ordini del Presidente.
Egli redige e firma i verbali, cura la corrispondenza non riservata, procedendo alla sua rubricazione e distribuzione.
Art. 29
– Il segretario inoltre adempie ad ogni incarico che gli venga richiesto o affidato dal Presidente.
Art. 30
– Il Segretario provvede alla compilazione delle schede anagrafiche di ogni singolo componente la Banda musicale, aggiornandola ogniqualvolta avviene una modifica di domicilio, numero telefonico e altri.
CAPO VI
ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE ECONOMO-ARCHIVISTA
Art. 31
– Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato al Tesoriere economo, il quale assolve a funzioni di archivista.
Art. 32
– Il Tesoriere economo archivista provvede:
A) Alla riscossione delle somme dovute o elargite alla Banda musicale rilasciandone regolare ricevute numerata;
B) Ai pagamenti in base alla presenza di fattura vidimata dal Presidente o in sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente;
C) A tenere aggiornato il libro di cassa informando il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta vanga richiesto;
D) A compilare il conto consuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno;
E) A tenere aggiornato ogni altro libro dell’Associazione;
F) Alla custodia di tutto il materiale di proprietà dell’Associazione ivi compresi gli strumenti musicali e relativi accessori;
G) Alla compilazione di un registro di carico e scarico sul quale deve essere annotato il materiale assegnato ad ogni singolo componete la Banda musicale; in particolare per lo scarico del materiale è necessaria la firma di approvazione del membro della Banda che riceve il materiale stesso;
H) E’ responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della buona tenuta e conservazione degli strumenti musicali e del materiale affidatoci nonché degli eventuali ammanchi che si dovessero verificare in sede di compilazione dell’inventario annuale;
I) Cura l’archivio dell’Associazione, cura la tenuta dei libri in collaborazione con il segretario: cura la buona conservazione degli spartiti e delle parti strumentali e in concerto con il Maestro Direttore provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione l’acquisto di spartiti, partiture e tutto quanto può interessare la Banda come musica.
IL DIRETTORE
Art. 33
– Il Direttore della banda musicale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Art. 34
– Egli è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione dell’andamento tecnico-musicale della Banda musicale.
Egli ne cura le prove d’assieme e singole, prepara il programma musicale e ne dirige l’esecuzione durante le manifestazioni.
Art. 35
– Il Direttore relaziona sul comportamento e sul rendimento tecnico di ogni singolo componente della banda musicale provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione coloro che a suo giudizio compromettono il buon andamento della stessa banda.
Il Maestro Direttore può essere coadiuvato da un Capo Banda eletto dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Maestro, sentito il Corpo musicale, per meriti e capacità tecniche.
Art. 36
– Il Maestro Direttore oltre a dirigere personalmente i concerti in pubblico e privato e le prove settimanali, cura le istruzioni individuali dagli allievi e dei musicisti. Ha facoltà di provvedere a tutto quanto egli reputa necessario nell’interesse, funzionamento e miglioramento del Corpo bandistico, sottoponendo le sue richieste all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e, per esso, del Presidente.
Art. 37
– Il Maestro Direttore è l’autorità assoluta durante le prove ed i concerti, del suo operato ne risponde direttamente al Presidente ed in casi eccezionali al Consiglio di Amministrazione.
DEI SERVIZI E DELLE PROVE
Art. 38
– I servizi che il Corpo Bandistico può espletare sono:
A) Concerti straordinari in occasioni di solennità, feste civili, nazionali ecc., da eseguirsi per conto del Comune e per conto di terzi ai prezzi stabiliti e da concordarsi con il contrattista (che può essere il Vice–Presidente).
B) Servizi civili e religiosi da eseguirsi per conto di partiti politici, associazioni sindacali, parrocchie ed altri enti e associazioni cittadine ed i servizi funebri ai prezzi stabiliti o da concordare con il contrattista.
Art. 39
– Ai detti servizi hanno l’obbligo di prendere parte tutti i singoli componenti nelle forme volute e prescritte dal Regolamento interno in vigore.
Coloro i quali che non potessero prendervi parte dovranno regolarmente giustificare l’assenza.
Art. 40
– Tutti i musicanti hanno l’obbligo di frequentare le prove settimanali indette dal Maestro Direttore e rispettare l’orario. Il massimo rispetto ed obbedienza indefettibile ed osservanza deferente è dovuta da parte di tutti i componenti il Corpo Bandistico al Maestro Direttore per l’autorità che riveste nell’espletamento delle sue funzioni.
Art. 41
– Tutti i musicanti sono tenuti all’osservanza del Regolamento interno che, essendo approvato dai Soci nell’Assemblea, si assumono l’obbligo di osservare integralmente.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 42
– Qualora per ragioni seriamente provate, si dovesse aderire allo scioglimento dell’Associazione, questo dovrà essere richiesto da due terzi dei soci che contino almeno due anni di iscrizione. Sarà causa di forzato scioglimento del C.B.C. la riduzione delle parti in modo tale da non consentire un corretto funzionamento del gruppo musicale.
Art. 43
– Lo scioglimento sarà curato da un liquidatore nominato dall’Assemblea. Tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione saranno devoluti gratuitamente al Comune di Cassine. Il Comune, accettando le attività sociali, avrà il solo obbligo di custodire gli strumenti musicali presenti da elargire gratuitamente ad altre formazioni bandistiche successive in ambito comunale.
OBBLIGO DEI SOCI
Art. 44
– I soci del C.B.C. sono tenuti all’osservanza delle norme fissate dal presente statuto ed i componenti del Corpo musicale sono tenuti anche all’osservanza del Regolamento interno.
Art. 45
– Soci e gruppi di soci NON hanno diritto, nel caso di recesso e di espulsione a chiedere la divisione dei beni comuni e patrimoniali del CBC né la restituzione di quote e contributi versati sotto qualsiasi titolo e forma.
Art. 46
– La qualifica di socio si perde per dimissioni e per espulsione. Sull’espulsione decide il Consiglio di Amministrazione trasformato in collegio di Probi Viri
PROBI VIRI
Art. 47
– Tutte le eventuali controversie fra soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probi Viri da nominarsi dall’Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 48
– Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le norme e le disposizioni e le decisioni che saranno prese caso per caso, di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nonché dall’eventuale regolamento interno da emanarsi successivamente.
Art. 49
– L’Assemblea generale dei soci è la sola autorità che può portare modifiche allo statuto con soppressioni ed aggiunte di articoli e di modifiche anche parziali degli stessi.
Letto, confermato e sottoscritto
Cassine, lì 18 marzo 1991